ACQUISTO “PRIMA CASA”
Quando si acquista la prima casa si può approfittare di alcune agevolazioni fiscali, che prevedono la riduzione di alcuni oneri.
Chi acquista casa da un privato o da un impresa che vende in esenzione IVA, dovrà pagare le seguenti imposte.
- Imposta di Registro: 2%
- Imposta Ipotecaria: 50€
- Imposta Catastale: 50€
I costi fissi sopra indicati non cambiano nemmeno nel caso in cui l’acquisto avvenga da impresa non costruttrice o impresa costruttrice una volta superati i 5 anni dalla ultimazione dei lavori, che non ha optato per l’assoggettamento dell’agevolazione IVA.
Mentre chi acquista come “prima casa” da impresa dovrà sostenere i seguenti costi:
- IVA 4%
- Imposta di Registro: € 200,00
- Imposta Ipotecaria: € 200,00
- Imposta Catastale: € 200,00
REQUISITI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA:
• Uno dei requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa riguarda il possesso di altri immobili, infatti l’acquirente deve dichiarare nell’atto di compravendita di non possedere:
- Altre case nel Comune in cui è situato l’immobile che si vuole acquistare con le agevolazioni prima casa
- Altre case acquistate con i benefici prima casa su tutto il territorio Nazionale.
Con il possesso si intende la proprietà esclusiva, l’eventuale comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione.
Per i casi segnalati invece nel secondo punto bisogna considerare anche gli immobili acquistati con nuda proprietà usufruendo di agevolazioni per la prima casa.
• Altro requisito è quello di stabilire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza all’interno del Comune in cui si effettua lo stesso.
• Il requisito della Residenza non è obbligatorio se l’acquisto agevolato viene effettuato:
- Nel Comune in cui il soggetto svolge la propria attività, compresa quella non remunerata come frequentazione degli studi o attività di volontariato.
- Su tutto il territorio nazionale per i cittadini Italiani emigrati all’estero, purché l’immobile sia acquistato come prima casa.
• Il requisito dell’abitazione: Le abitazioni non devono essere di lusso e sono escluse dagli sgravi gli immobili facenti parte delle seguenti categorie catastali:
- A1: abitazioni di tipo signorile
- A8: abitazioni in villa
- A9: castelli palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
L’immobile inoltre deve trovarsi nel Comune di Residenza dell’acquirente o in cui esercita la propria attività o ha sede l’impresa per cui lavora.
L’agevolazione prima casa si applica anche alle pertinenze se destinate a servizio o ornamento dell’abitazione principale, anche se acquistate con atto separato o sempre che rientrino nelle categorie catastali C2,C6 e C7.